Esonero dall’obbligo di contribuzione verso la figlia per la madre in difficoltà economica

Decisivo il riferimento all’assenza di redditi della donna, che non riesce a trovare un lavoro e percepisce un assegno divorzile di poco più di 300 euro al mese

Esonero dall’obbligo di contribuzione verso la figlia per la madre in difficoltà economica

Se la situazione economico-lavorativa vissuta dalla donna è assai complicata, ella non solo ha diritto ad ottenere dall’ex marito l’assegno divorzile ma può anche ottenere l’esonero dall’obbligo di contribuzione in favore della figlia. Questo il paletto fissato dai giudici a chiusura dell’esame della posizione di una donna che, dopo il divorzio, si è ritrovata a dover fare i conti con l’assenza di redditi, l’oggettiva difficoltà a svolgere una regolare attività lavorativa e la misura ridotta – poco più di 300 euro – dell’assegno divorzile attribuitole. Nessun dubbio, innanzitutto, sull’obbligo dell’ex marito, che deve versare alla donna un assegno divorzile dalla somma mensile pari 320 euro. Ciò alla luce delle condizioni di difficoltà della donna: in particolare, viene sottolineata la rilevante differenza reddituale tra i due ex coniugi. A completare il quadro nel raffronto tra uomo e donna ci sono poi le loro differenti professionalità e le diverse possibilità di carriera nei propri ambiti lavorativi. Per quanto concerne il quantum dell’assegno, esso risulta essere un contributo minimo volto alla soddisfazione delle esigenze di vita primarie della donna, anche in considerazione del principio del dovere di solidarietà derivante dal matrimonio, durato, in questo caso, oltre dieci anni. E proprio in ragione della ridotta misura dell’assegno e dell’oggettiva difficoltà per la donna nello svolgere un’attività lavorativa, questa può essere esonerata dalla contribuzione in favore della figlia, concludono i giudici. A questo proposito, per maggiore chiarezza, i giudici sottolineano che la donna ha quasi 55 anni di età, con conseguente difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro, e non svolge attività lavorativa, in quanto, dopo il matrimonio, si è dedicata alla cura della famiglia, cessando l’attività, svolta peraltro in maniera saltuaria, di parrucchiera, dopo la nascita della figlia, e, infine, vive in un immobile di proprietà dei genitori. (Ordinanza 27318 del 16 settembre 2022 della Corte di Cassazione)

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