Espulsione dello straniero anche se vi è la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare

L’inespellibilità, comunque, non può essere esclusa per il solo fatto che il cittadino straniero sia stato segnalato al ‘Sistema di Informazione Schengen’ da uno Stato dell’Unione Europea ai fini della non ammissione entro lo ‘spazio Schengen’, dovendosi verificare se la presenza di tale persona dia luogo ad una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività

Espulsione dello straniero anche se vi è la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare

La presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare consente l’espulsione amministrativa dello straniero, ove ricorra però una precisa condizione, cioè che egli risulti segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, a meno che non sia accertata la ricorrenza dei presupposti della causa di inespellibilità generale. E, nell’ambito di questa valutazione, l’inespellibilità non può essere esclusa per il solo fatto che il cittadino straniero sia stato segnalato al ‘Sistema di Informazione Schengen’ da uno Stato dell’Unione Europea ai fini della non ammissione entro lo ‘spazio Schengen’, dovendosi verificare se la presenza di tale persona dia luogo ad una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività.
Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 34931 del 31 dicembre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo ad un provvedimento di espulsione adottato da una Prefettura campana nei confronti di un uomo originario del Pakistan, presente in Italia ma privo del ‘permesso di soggiorno’, e al contemporaneo ordine di allontanamento emesso dalla Questura.
Legittima, secondo il Giudice di pace, la posizione della Prefettura e della Questura, poiché basata su una ‘segnalazione Shengen’ emanata dall’Austria in cui lo straniero viene catalogato come “persona non ammissibile in ‘territorio Shengen’”, imponendo anche agli altri Stati il diniego di permanenza sul territorio nazionale allo straniero.
Tale segnalazione rientra, spiega il Giudice di pace, tra le ipotesi ostative all’emersione del lavoro irregolare, e, più in generale, preclude in radice ogni possibilità di ottenere il richiesto ‘permesso di regolarizzazione’ dello straniero in Italia.
Questa visione è errata, sanciscono i magistrati di Cassazione, i quali, innanzitutto, richiamano la normativa volta a favorire l’emersione dei rapporti di lavoro dei cittadini stranieri non presenti regolarmente sul territorio nazionale, con tanto di speciale causa ostativa all’espulsione, esclusa, però, dal Giudice di pace in questa vicenda, il quale, nonostante la pendenza dell’impugnazione giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di rigetto proposta dinanzi al giudice amministrativo, ha escluso l’applicabilità del divieto di espulsione solo perché il cittadino straniero è risultato segnalato al ‘Sistema di Informazione Schengen’ dall’Austria.
Il Giudice di pace ha aderito ad un orientamento del giudice amministrativo secondo cui la segnalazione d’inammissibilità dell’ingresso nella cosiddetta ‘area Schengen’ è elemento automaticamente preclusivo della possibilità di ottenere la regolarizzazione dello straniero presente in Italia, con la conseguenza che, in simili casi, è sufficiente a motivare la reiezione dell’istanza di emersione lavorativa il mero richiamo dell’amministrazione all’atto adottato in altro Stato dell’’area Schengen’, senza alcuna necessità di argomentare ulteriormente in ordine alla concreta pericolosità del cittadino extracomunitario, ed ha respinto l’opposizione senza esaminare le cause di inespellibilità prospettate in relazione alla dedotta violazione della vita privata e familiare.
Tale conclusione, esclusivamente incentrata sulla automatica preclusione della regolarizzazione lavorativa a seguito della segnalazione, non può essere condivisa, sanciscono i giudici di Cassazione.
Su questo fronte, cioè in materia di segnalazione al ‘Sistema di Informazione Schengen’, si sono pronunciati i giudici europei, affermando che uno Stato può procedere alla segnalazione di un cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino di uno Stato membro solo dopo aver constatato che la presenza di tale persona costituisce una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività.
Di conseguenza, l’iscrizione nel ‘Sistema di Informazione Schengen’ di un cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino di uno Stato membro costituisce certamente un indizio dell’esistenza di un motivo che giustifica il fatto che gli venga negato l’ingresso nello ‘spazio Schengen’. Tuttavia, tale indizio dev’essere corroborato da informazioni che consentano allo Stato membro che consulta il ‘Sistema di Informazione Schengen’ di accertare, prima di rifiutare l’ingresso nello ‘spazio Schengen’, che la presenza del soggetto nel detto spazio costituisce una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività.
Non a caso, il divieto di ingresso sulla base di motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza può essere esclusivamente fondato sul comportamento personale della persona, e l’esistenza di una condanna penale può essere presa in considerazione solo in quanto le circostanze che ad essa hanno condotto provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l’ordine pubblico e che il richiamo, da parte di un’autorità nazionale, alla nozione di ordine pubblico presuppone, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione alla legge, l’esistenza di una minaccia effettiva e grave per uno degli interessi fondamentali della collettività.
Allo stesso tempo, lo Stato membro che preveda di accordare un titolo di soggiorno deve effettuare sistematicamente una ricerca nel ‘Sistema di Informazione Schengen’ e, qualora lo straniero sia segnalato ai fini della non ammissione nello ‘spazio Schengen’, tale Stato può accordargli un siffatto titolo soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali, dopo aver consultato lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione e dopo aver preso in considerazione gli interessi di quest’ultimo Stato.
In sintesi, la segnalazione al ‘Sistema di Informazione Schengen’ non risulta automaticamente ostativa al rilascio di un titolo di soggiorno, dovendo fondarsi sul comportamento personale della persona e sull’esistenza di una minaccia effettiva e grave per uno degli interessi fondamentali della collettività, anche se un siffatto titolo può essere riconosciuto soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali.
Tornando alla vicenda del cittadino pakistano, in tema di procedimento di emersione del lavoro, tenendo presente che le segnalazioni nel ‘Sistema Schengen’ possono essere originate da una condanna in sede penale dalla sussistenza di fondati motivi per ritenere lo straniero responsabile di un reato grave o dell’intento di commettere un reato grave, oppure dall’elusione della normativa dell’Unione Europea o nazionale che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati, escludere l’emersione per il mero ingresso clandestino nel territorio di uno Stato dello ‘spazio Schengen’ appare, secondo i giudici, irragionevole e contraddittoria.
Pertanto, vi è la necessità che l’amministrazione, in presenza di una ‘iscrizione Schengen’, proceda ad una valutazione del caso concreto, escludendo l’emersione sulla scorta delle sole segnalazioni dalle quali emergano ipotesi di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, e comunque escludendo la rilevanza delle iscrizioni che riguardino la mera violazione delle norme per l’accesso nella ‘area Schengen’, a maggior ragione se relative alla stessa condotta che funge da presupposto per l’istanza di emersione. Quindi, tocca alla pubblica amministrazione effettuare un’indagine e un accertamento sulle ragioni che hanno condotto alla segnalazione nel ‘Sistema Schengen’ e una successiva valutazione circa l’efficacia escludente della segnalazione nei confronti dell’emersione richiesta dallo straniero.

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