Estradizione verso uno Stato extra Unione Europea: sì per evitare il rischio di impunità

Lo Stato membro dell’Unione Europea è tenuto ad estradare il soggetto se lo Stato terzo richiedente l’estradizione non presta il proprio consenso all’esecuzione della pena sul territorio dello Stato membro

Estradizione verso uno Stato extra Unione Europea: sì per evitare il rischio di impunità

L’estradizione di un cittadino dell’Unione Europea verso uno Stato terzo per scontare una pena può essere giustificata per evitare il rischio di impunità. È quanto avviene in particolare nel caso in cui, secondo il diritto internazionale, lo Stato membro sia tenuto ad estradare il soggetto e lo Stato terzo richiedente l’estradizione non presti il proprio consenso all’esecuzione della pena sul territorio dello Stato membro. Nel caso preso in esame la Bosnia-Erzegovina ha chiesto alla Germania, ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, l’estradizione di un bosniaco che possiede anche la cittadinanza croata e che, in tale qualità, è un cittadino dell’Unione Europea. I giudici chiariscono che lo Stato membro destinatario della richiesta di estradizione (la Germania) deve cercare attivamente di procurarsi il consenso dello Stato terzo che ha presentato la richiesta di estradizione affinché la pena sia eseguita sul territorio di detto Stato membro, in tal modo permettendo che il rischio d’impunità sia evitato, pur adottando nei confronti del cittadino una misura meno restrittiva della sua libertà di circolazione rispetto alla sua estradizione verso uno Stato terzo. Tuttavia, qualora un simile consenso non fosse ottenuto, il diritto dell’Unione Europea (nella fattispecie, il diritto di cui dispongono i cittadini dell’Unione Europea di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri nonché il divieto di discriminazione) non osta a che lo Stato membro (la Germania) proceda all’estradizione del cittadino dell’Unione Europea, in applicazione di una convenzione internazionale. Altrimenti, sussisterebbe un rischio che il soggetto resti impunito Tuttavia, l’estradizione resta esclusa, in applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, qualora sussista un rischio serio che il soggetto sia sottoposto, nello Stato terzo, alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. (Sentenza del 22 dicembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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