Ex coniuge deceduto: permane l’interesse del coniuge superstite ad ottenere l’assegno divorzile

Va riconosciuto l’interesse del coniuge avente diritto all’assegno a proseguire il processo, trattandosi di un diritto soggettivo la cui tutela verrebbe altrimenti violata se non potesse essere invocata contro gli eredi, nuovi legittimati passivi

Ex coniuge deceduto: permane l’interesse del coniuge superstite ad ottenere l’assegno divorzile

A fronte del sopravvenuto decesso di uno dei coniugi, decesso verificatosi dopo il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del vincolo coniugale e durante la pendenza del giudizio per la determinazione dell’assegno divorzile, permane comunque l’interesse del coniuge superstite al riconoscimento di tale assegno. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali aggiungono poi che nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell’attribuzione dell’assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo giudizio non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, poiché il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi per giungere all’accertamento della debenza dell’assegno dovuto sino al momento del decesso. Tale soluzione trova fondamento anche processuale, potendosi la domanda sull’assegno ritenersi scindibile e quindi autonoma rispetto a quella sullo status: il decesso, quindi, pur implicando l’estinzione dello status coniugale, comporta una limitata ultrattività dell’obbligo di versamento dell’assegno, connessa anche alla definitività della sentenza sullo status da cui trae origine. Alla luce della vicenda presa in esame, poi, i giudici osservano che laddove la morte dell’ex coniuge intervenga nel corso del procedimento di divorzio, proseguito, a seguito di pronuncia sullo status, in punto di spettanza o meno dell’assegno divorzile, il subentro degli eredi dell’ex coniuge deceduto opera sia sul piano sostanziale che processuale: il credito sarà quello maturato nell’arco temporale compreso tra la data del passaggio in giudicato del provvedimento (sentenza sullo status o diversa decorrenza stabilita) sino al decesso dell’ex coniuge e gli eredi sono portatori di diritti e interesse ad agire, poiché, in caso di revoca o modifica dell’assegno, essi subentrerebbero anche nell’azione di ripetizione di indebito per la restituzione delle somme non dovute. Vi è infine l’interesse dell’avente diritto all’assegno a proseguire il processo, trattandosi di un diritto soggettivo la cui tutela verrebbe altrimenti violata se, anche dopo la sentenza parziale di divorzio, non potesse essere invocata contro gli eredi, nuovi legittimati passivi. (Ordinanza 3208 del 2 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)

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