Fallimento, usucapione e comunione dei beni in una controversia familiare

La questione in discussione riguarda il rifiuto da parte del giudice del fallimento della richiesta fatta dalla moglie del fallito, che affermava di essere proprietaria del 50% dei beni ottenuti durante il fallimento e facenti parte degli acquisti fatti in comune durante il matrimonio, o comunque di averne ottenuto la proprietà per usucapione

Fallimento, usucapione e comunione dei beni in una controversia familiare

Il Tribunale di Matera ha respinto l'opposizione della donna, sostenendo che il terreno acquistato dal marito fallito durante il matrimonio, per svolgere l'attività commerciale, fosse parte del patrimonio comune residuo e non rientrava nel regime di comunione legale.

La questione è stata riesaminata dalla Corte di Cassazione, dopo la ripresa della controversia, dove la moglie del fallito affermava che la legge mirata a impedire l'acquisizione per usucapione, per evitare violazioni, non doveva più essere applicata perché ritenuta preferibile la valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia. Tuttavia, questa argomentazione è stata respinta. Le leggi stabiliscono che le regole generali sulla prescrizione, la sospensione e l'interruzione dei termini relativi all'usucapione (acquisizione per possesso prolungato) devono essere rispettate. Inoltre, se i coniugi sono coinvolti, la prescrizione viene sospesa secondo la legge. Tali norme mostrano chiaramente che i termini per l'usucapione non possono scattare per un coniuge nei confronti dei beni dell'altro coniuge durante il matrimonio. Di conseguenza, è stata respinta la richiesta di ricorso e la ricorrente è stata condannata a pagare le spese legali del procedimento in Cassazione. (Cass. civ., sez. I, ord., 4 aprile 2024, n. 8931).

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