Famiglie di fatto: non si applica la disciplina relativa alla fissazione della residenza
I giudici sottolineano che nella convivenza more uxorio la scelta di coabitare è libera e non consegue ad un obbligo giuridico

Per le cosiddette ‘famiglie di fatto’ non trova applicazione la disciplina delineata stabilita da Codice civile relativamente alla fissazione della residenza della famiglia, da concordare a cura dei coniugi secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia. Allo stesso tempo, non si applica la norma che sanziona l’allontanamento dalla residenza familiare di uno dei coniugi senza giusta causa né quella che stabilisce che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. L’eccezione prevista per le ‘famiglie di fatto’ ha ragione d’essere perché, precisano i giudici, nella convivenza more uxorio la scelta di coabitare è libera e non consegue ad un obbligo giuridico, tanto è vero che in materia di famiglia di fatto non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, la cessazione del rapporto avviene ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione, atteso che l'esame del Tribunale risulta diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti per l'interesse della prole minore. (Ordinanza 6810 del 7 marzo 2023 della Corte di Cassazione)