Figlia maggiorenne e autosufficiente: il padre si libera dal mantenimento. Ma la madre non può chiedere un incremento del sostegno economico per l’altro figlio
Il beneficio economico tratto dal genitore esonerato non legittima di per sé l'accoglimento della contrapposta domanda, presentata dall’altro coniuge, di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico
Se il padre ottiene la revoca del mantenimento per la figlia - oramai maggiorenne e autosufficiente -, la madre non può chiudere l’aumento del contributo per l’altro figlio, che non è autonomo e vive ancora con lei. I giudici fanno chiarezza con un principio ad hoc, principio secondo cui, in tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio, e per il caso che uno dei coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dell'altro coniuge e dei figli, qualora uno di questi ultimi beneficiari raggiunga l'indipendenza economica e sia accolta la domanda del genitore di revoca dell'assegno precedentemente destinato al suo mantenimento, il beneficio economico che ne trae il genitore esonerato non legittima di per sé l'accoglimento della contrapposta domanda, presentata dall’altro coniuge, di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico. Respinta la tesi proposta dalla donna, tesi secondo cui il venire meno dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne costituiva elemento di novità fattuale emergente e in grado di alterare l'equilibrio patrimoniale con conseguente possibile incremento del contributo per il mantenimento dell’altro figlio. (Ordinanza 17885 del 22 giugno 2023 della Cassazione)