Fotografata mano nella mano con un collega: addebitabile a lei la separazione coniugale

Per i giudici è palese come la donna si sia resa colpevole di una relazione adulterina che ha dato il ‘la’ alla crisi col marito

Fotografata mano nella mano con un collega: addebitabile a lei la separazione coniugale

Moglie fotografata mano nella mano con un collega di lavoro e, per giunta, in un luogo pubblico: addebitabile a lei la separazione. Inutile l’opposizione della donna. Per i giudici è palese come si sia resa colpevole di una relazione adulterina che ha causato l’inizio della crisi coniugale. In premessa, i magistrati ribadiscono che, ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile del tradimento, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. E sempre ragionando in questa ottica i giudici aggiungono che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Nel caso specifico preso in esame, però, sono emerse molteplici circostanze di fatto, atte a deporre per il carattere adulterino della relazione intrapresa dalla donna. Tra i dettagli più importanti, poi, le manifestazioni affettuose con persona diversa - un collega di lavoro - dal coniuge, manifestazioni avvenute anche in luogo pubblico. Logico, quindi, ritenere palese il diretto nesso di causalità tra la relazione adulterina della donna e la irreversibilità della crisi coniugale. Irrilevanti, precisano i giudici, le circostanze dedotte dalla donna in merito a una preesistente crisi, poiché tali circostanze consentono solo di desumere la volontà di conservare il rapporto superando le difficoltà. Inoltre, l’intenzione di separarsi manifestata dalla sola moglie non può far desumere l‘irreversibilità della crisi in epoca precedente al tradimento di cui ella si è resa protagonista, tradimento certificato, come detto, da una fotografia. (Ordinanza 15196 del 30 maggio 2023 della Cassazione)

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