Garantire un settore di attività a livello regionale non legittima alcuna restrizione alla libertà di stabilimento delle imprese
Nel caso specifico, irrilevante il riferimento all’obiettivo di garantire, a livello regionale, l’approvvigionamento in ghiaia, sabbia e argilla a favore del settore edile

L’obiettivo di garantire, a livello regionale, l’approvvigionamento in ghiaia, sabbia e argilla a favore del settore edile non può giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento delle imprese. Tale obiettivo non rientra, sottolineano i giudici, tra gli interessi fondamentali della collettività che possono giustificare una tale restrizione a titolo di ordine pubblico e sicurezza pubblica. Il riferimento è la libertà di stabilimento di cui beneficiano le società dell’Unione Europea, libertà che però cozza con un meccanismo di controllo degli investimenti esteri. I giudici annotano poi che il fatto che, come nel caso preso in esame, una società registrata in un Paese terzo detenga una influenza maggioritaria nell’investitore residente nell’Unione Europea non determina l’applicabilità del regolamento comunitario che prevede un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione Europea stessa. Il caso esaminato dai giudici riguarda una società ungherese che - detenuta da una società tedesca, che è detenuta da una società lussemburghese che, a sua volta, è detenuta indirettamente da una società capogruppo stabilita alle Bermuda e appartenente, in ultima istanza, a un cittadino irlandese - si è vista vietare dal Ministro ungherese dell’Innovazione e della Tecnologia l’acquisizione di una società ungherese che gestisce una cava di ghiaia, sabbia e argilla e che è considerata come strategica ai sensi della normativa ungherese che istituisce un meccanismo di controllo degli investimenti esteri. (Sentenza del 13 luglio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)