I tradimenti costano l’addebito della separazione alla donna anche se il marito li ha tollerati per anni
La prova della sopportazione manifestata dal coniuge tradito non è idonea a far venire meno l’illiceità del comportamento del coniuge fedifrago

Impossibile, precisano i giudici, sostenere che l’accettazione, da parte dell’uomo, di comportamenti lesivi del dovere di fedeltà, tenuti dalla moglie alcuni anni prima della proposizione della domanda di separazione, consenta di ritenere che egli non li considerasse tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e di escludere la possibilità di far valere, quale causa di addebito, analoghi comportamenti tenuti successivamente dalla donna. Difatti, in tema di separazione personale dei coniugi, la dichiarazione di addebito implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, e tale principio è applicabile anche all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, inosservanza che, costituendo una violazione particolarmente grave, è normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e perciò è di regola sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge fedifrago. In questa ottica è irrilevante, chiariscono i giudici, la prova della tolleranza eventualmente manifestata dal coniuge tradito nei confronti della condotta infedele tenuta dal coniuge traditore, tolleranza che non è idonea a far venire meno l’illiceità del comportamento del coniuge fedifrago. Al contrario, la sopportazione dell’infedeltà del coniuge può essere piuttosto presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore di una crisi in atto da tempo. (Ordinanza 25966 del 2 settembre 2022 della Corte di Cassazione)