Il cambiamento del titolare di uno studio notarile può costituire trasferimento di impresa

Questo il principio fissato dai giudici comunitari, chiamati a prendere in esame un caso originatosi in Spagna

Il cambiamento del titolare di uno studio notarile può costituire trasferimento di impresa

I giudici hanno osservato che i notai spagnoli, pur essendo pubblici ufficiali, esercitano un’attività economica, poiché essi offrono i loro servizi a clienti dietro pagamento di una remunerazione, in condizioni di concorrenza. Essi non possono quindi essere considerati enti amministrativi pubblici. Per quanto riguarda l’esistenza di un trasferimento, i giudici hanno rilevato che il cambiamento del titolare di uno studio notarile deve essere equiparato a un cambiamento di imprenditore, circostanza in cui la direttiva comunitaria protegge i lavoratori mediante il mantenimento dei loro diritti, e ciò indipendentemente, in particolare, dal fatto che i notai spagnoli divengano titolari di uno studio notarile a causa della loro nomina da parte dello Stato. Per di più, il cambiamento del titolare non comporta necessariamente il cambiamento dell’identità di uno studio notarile. La conservazione di tale identità costituisce appunto il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento, alla luce della direttiva comunitaria. I giudici hanno sottolineato che l’attività di uno studio notarile si fonda principalmente sulla sua manodopera, sicché esso può conservare la propria identità al termine del suo trasferimento qualora una parte essenziale del personale sia rilevata dal suo nuovo titolare, consentendo a quest’ultimo la prosecuzione delle attività dello studio notarile. Secondo i giudici, infine, ciò sembra verificarsi nel caso in esame, in quanto il nuovo notaio esercita la stessa attività del suo predecessore e ha rilevato una parte essenziale del personale impiegato da detto predecessore. Egli ha altresì rilevato i mezzi materiali e i locali dello studio, divenendo depositario dei documenti ivi archiviati. (Sentenza del 16 novembre 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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