Il Comune non può riservare l’assistenza scolastica ai solo alunni con disabilità grave

Il Tribunale di Ancona ha ritenuto illegittimi i Regolamenti comunali in tema di assistenza per gli alunni disabili poiché limitavano tale servizio ai soli studenti in situazione di gravità, escludendo invece l’assistenza per gli alunni affetti da disabilità lieve o moderata

Il Comune non può riservare l’assistenza scolastica ai solo alunni con disabilità grave

I genitori di un ragazzo affetto da un ritardo mentale lieve e un deficit di apprendimento chiedevano l’ammissione del minore al servizio gratuito di assistenza scolastica. A fronte del diniego da parte del Comune, i genitori depositavano ricorso presso il Tribunale di Ancona, chiedendo la cessazione di una condotta di fatto discriminatoria e la dichiarazione di illegittimità del Regolamento comunale nella parte in cui limitava la concessione dell’assistenza ai soli studenti portatori di handicap gravi, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore.

Il Tribunale, ricordando che la necessità di assicurare il servizio a tutti gli studenti con disabilità discende dalla legge n. 104/1992, ritiene ammissibile il ricorso visto che la domanda della famiglia era stata respinta per il solo motivo relativo alla mancanza di gravità dell’handicap.

La legge n. 104/1992 non prevede alcuna limitazione di questo tipo che era invece stata inserita dal Comune, in contrasto, peraltro, anche con le norme regionali che invece, confermavano l’assistenza ai soggetti disabili compresi coloro che non erano in condizioni di gravità.

In conclusione, secondo il Tribunale non c’è alcun dubbio sul diritto del minore all’assistenza richiesta, che ha natura di mero supporto materiale e non didattica. Il giudice rigetta invece le domande di risarcimento avanzate dai genitori in quanto non era riscontrabile una vera e propria discriminazione in quanto la condotta posta in essere dal Comune non si era tradotta in un comportamento che aveva posto il soggetto disabile in una posizione di svantaggio rispetto ad altri soggetti non disabili (Trib. Ancona, sez. I, sent., 8 marzo 2024, n. 501).

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