Il difficile mercato del lavoro non giustifica il mantenimento paterno

Messo in discussione l’assegno che un padre dovrebbe versare alla figlia, la quale si è mostrata inerte nella ricerca di un’occupazione

Il difficile mercato del lavoro non giustifica il mantenimento paterno

Il difficile mercato del lavoro nel Sud Italia, con disoccupazione e impieghi ‘in nero’, non giustifica il mantenimento paterno per la figlia quasi trentenne. A fronte della richiesta di revoca dell’assegno, avanzata dal padre, i giudici sottolineano come la ragazza debba provare a fare affidamento su specifiche misure di sostegno sociale e smettere di fare affidamento sulle disponibilità economiche dei genitori. I giudici ribadiscono, in premessa, che il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione mera dell’obbligo di mantenimento del genitore, quasi che quest’ultimo sia destinato ad andare avanti per sempre. Al contrario, il figlio deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito. Nella vicenda presa in esame, poi, i giudici ritengono censurabili le considerazioni di ordine sociologico a proposito delle condizioni nel mercato del lavoro del meridione d’Italia, considerazioni che non ottengono di motivare la persistenza di un obbligo di mantenimento da parte del genitore, a maggior ragione se sottoposto, come in questo caso, ad amministrazione di sostegno per disabilità. Al contrario, i riferimenti al mercato del lavoro nel Sud d’Italia sono indicativi, semmai, della necessità della ragazza di far ricorso, con un minimo di responsabilità, agli strumenti di sostegno sociale, in aggiunta alla dedotta condizione di persona non stabilmente occupata in un’attività di lavoro. Di contro, un atteggiamento di inerzia, da questo punto di vista, non può essere riversato sulla persistenza di un diritto al mantenimento di durata indeterminata a carico del genitore. (Ordinanza 29264 del 7 ottobre 2022 della Corte di Cassazione)

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