Il pensionamento del datore di lavoro fa scattare l’applicazione della direttiva UE sui licenziamenti
La questione è sorta in Spagna, dove, a seguito del pensionamento di un imprenditore, oltre 50 lavoratori si sono ritrovati senza lavoro.

Alcuni di essi hanno contestato la legittimità di tale licenziamento, affermando di esserne vittima. I giudici spagnoli hanno inizialmente respinto l’impugnazione. Il tribunale spagnolo chiamato a decidere sull’appello, si è trovato a dover accertare la validità delle cessazioni dei contratti di lavoro. Va premesso che la legge spagnola prevede una procedura di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in caso di licenziamento collettivo, ma tale procedura non si applica nel caso in cui le cessazioni siano state causate dal pensionamento del datore di lavoro inteso come persona fisica. Nel dubbio sulla compatibilità di tale normativa rispetto alla direttiva dell’Unione sui licenziamenti collettivi (Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998), il giudice spagnolo ha rimesso la questione alla Corte di giustizia.
Con la sentenza depositata l’11 luglio 2024 (causa C-196/23), la CGUE ha effettivamente rilevato un contrasto della disciplina spagnola con quella comunitaria.
In primo lugo, la sentenza ricorda che l’obiettivo principale della direttiva consiste nel far precedere i licenziamenti collettivi da una consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e dall’informazione dell’autorità pubblica competente. Inoltre, secondo i precedenti interventi della CGUE, è configurabile un licenziamento collettivo nel momento in cui si verificano cessazioni di contratti di lavoro senza il consenso dei lavoratori interessati.
Pertanto, la sentenza considera che la legge spagnola risulta in contrasto con la direttiva.
Infatti, «quest’ultima si applica, in caso di pensionamento del datore di lavoro, quando sono raggiunte le soglie di licenziamento previste».
Tale ipotesi non può essere equiparata a quella del decesso del datore di lavoro, nella quale la direttiva non si applica, poiché, a differenza del datore di lavoro deceduto, il datore di lavoro che va in pensione è, in linea di principio, in grado di condurre consultazioni dirette, tra l’altro, a evitare le cessazioni o a ridurne il numero oppure, comunque, ad attenuarne le conseguenze.