Il repentino allontanamento del padre delle figlie non basta per il risarcimento richiesto dalla loro madre
L’allontanamento dell’uomo è da ritenere riconducibile esclusivamente alle differenze caratteriali tra lui e le figlie, differenze acuite dall’età adolescenziale delle ragazze

Niente ristoro economico per l’ex moglie a fronte del repentino allontanamento dell’ex marito dalle figlie. Nel caso specifico preso in esame, difatti, i giudici respingono l’istanza avanzata dalla donna, osservando che l’uomo è sempre stato adempiente agli obblighi di mantenimento come padre, e aggiungendo che il suo allontanamento è da ritenere riconducibile esclusivamente alle differenze caratteriali tra lui e le figlie, differenze acuite dall’età adolescenziale delle ragazze. Nessuna prova, invece, in merito a una concreta intenzione dell’uomo di volere allontanare da sé le figlie. Decisivo, a questo proposito, il riferimento a quanto raccontato dalle due ragazze, le quali hanno escluso, in sostanza, comportamenti volontari di allontanamento del padre nei loro confronti. Per maggiore chiarezza, poi, i giudici richiamano il principio secondo cui è possibile applicare misure sanzionatorie solo nei confronti del genitore che si è reso responsabile di gravi inadempienze e di atti che comunque arrechino pregiudizio al figlio od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento. (Ordinanza 8283 del 23 marzo 2023 della Corte di Cassazione)