Il rifiuto di un percorso di inserimento nel mondo del lavoro comporta la cessazione del mantenimento

Inutile l’opposizione della donna. Irrilevante il riferimento alla maggiore solidità economica del marito

Il rifiuto di un percorso di inserimento nel mondo del lavoro comporta la cessazione del mantenimento

Prive di fondamento, chiariscono i giudici, le insinuazioni proposte dalla donna sull’effettivo reddito mensile del marito. In sostanza, la donna ha prospettato che le ore di lavoro prestate mensilmente dal marito siano molte di più di quelle risultanti in ‘busta paga’, ma i giudici ribattono che per smentirla è sufficiente il richiamo alla documentazione proveniente dal datore di lavoro, cioè una fonte di prova affidabile e sufficiente a certificare la ‘busta paga’ di 1.300 euro mensili percepita dall’uomo. Sempre nell’ottica della ricostruzione della situazione economica del marito, la donna sostiene si sia omesso di considerare un dettaglio significativo, ossia la situazione patrimoniale della suocera che è proprietaria ed usufruttuaria di diversi immobili locati a terzi e che ora ospita il figlio. I giudici ribattono che, acclarato che l’uomo fruisce dell’aiuto della madre per pagare il canone di locazione della casa dove abita la moglie con la figlia, è erroneo l’assunto secondo cui ai fini dell’assegno di separazione possano rilevare le condizioni economiche dei genitori del coniuge che dovrà sostenere economicamente l’altro coniuge. Ciò anche perché il diritto al mantenimento è fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, che gravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori. E, poi, i genitori, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti, sicché eventuali elargizioni, anche se continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del figlio. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici sottolineano la condotta colpevole tenuta dalla donna. Nello specifico, lei sostiene le sia stato offerto solo un percorso di inserimento nel mondo del lavoro, cioè un inserimento futuro e ipotetico, e non una proposta di lavoro concreta, mentre, aggiunge, non ha redditi e non può rilevare l’astratta attitudine e la generica capacità di lavoro, avendo sempre svolto l’attività di casalinga. A queste considerazioni, però, i giudici replicano sottolineano che il legittimo diniego dell’assegno di mantenimento è poggiato sulla constatazione che non solo la donna è giovane ma ha anche ingiustificatamente rifiutato un percorso di inserimento lavorativo. (Ordinanza 17805 del 21 giugno 2023 della Cassazione)

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