Il ‘servizio assistito’ fornito dal locale comprende non solo il personale ma anche gli arredi
In materia di regole per la tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, come deve essere intesa l’espressione “servizio assistito”?

L’espressione “servizio assistito” deve essere intesa non come riferita esclusivamente alla presenza di personale dipendente dell’esercente avente il compito di ricevere le ordinazioni o di recare le pietanze al tavolo presso cui sono seduti gli avventori, bensì in senso funzionale, e quindi nel senso della predisposizione di risorse, non solo umane ma anche semplicemente materiali, che, per caratteri, dimensioni, quantità ed arredi o per altri profili, vengano ad incentivare la consumazione sul posto, inducendo quindi gli avventori a percepire l’esercizio come luogo ove la consumazione sul posto è sostanzialmente connaturata e non secondaria, e quindi configurando l’attività come vera e propria ristorazione. Possibile invece escludere i caratteri del “servizio assistito” quando il complessivo apparato di attrezzature presente nei locali - anche in virtù del rapporto tra la superficie da essi occupata e la superficie complessiva dell’esercizio commerciale - consenta, sì, una consumazione sul posto, ma in modo limitato e con peculiarità tali da evidenziare il carattere meramente accessorio della consumazione medesima rispetto all’attività principale di vendita di bevande ed alimenti da asporto, che deve in ogni caso costituire l’attività largamente prevalente. (Ordinanza 23830 del 4 agosto 2023 della Cassazione)