Il tutore dell’incapace può promuovere il procedimento per l’amministrazione di sostegno del padre del soggetto a lui affidato
In tema di amministrazione di sostegno, nell'ipotesi in cui il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno sia promosso su iniziativa del figlio interdetto dell’amministrando, il cui patrimonio costituisce l’unica fonte di sostentamento del figlio stesso, è legittimato all’azione il tutore dell’incapace, che a tanto può procedere senza autorizzazione del giudice tutelare

Questa legittimazione all'azione è garantita perché il ricorso persegue, oltre che la finalità di assistenza e di protezione del beneficiando in misura proporzionata e commisurata alle sue esigenze, anche - in via mediata - la funzione conservativa del patrimonio del genitore, onerato di provvedere alla cura e all’assistenza morale e materiale del figlio interdetto, e quindi risulta preordinata al mantenimento della consistenza delle risorse economiche dell’incapace. I giudici precisano poi che il tutore può compiere, in nome e per conto del soggetto interdetto, anche un atto personalissimo (sempre che ne sia accertata la conformità alle esigenze di protezione), sicché la designazione di un curatore speciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra il tutore ed il rappresentato, non evincendosi dal sistema una generale e tassativa preclusione al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del rappresentante legale dell'incapace. In ultima battuta viene ribadito che il ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno può essere promosso - tra gli altri soggetti - dai parenti entro il quarto grado, tra i quali rientra il figlio. (Ordinanza 24004 del 7 agosto 2023 della Cassazione)