Immigrazione: lo status di rifugiato non vale per tutti gli Stati membri

Il riconoscimento dello status di rifugiato da parte di uno Stato membro non implica infatti l’automatico riconoscimento di tale forma di protezione anche da parte di altri Stati membri

Immigrazione: lo status di rifugiato non vale per tutti gli Stati membri

Sul tema è intervenuta la CGUE con la sentenza del 18 giugno 2024, nella causa C-753/22.

Una cittadina siriana aveva ottenuto lo status di rifugiata in Grecia. Successivamente aveva presentato una domanda di protezione internazionale in Germania ma il giudice tedesco ha ritenuto che, a causa delle condizioni di vita dei rifugiati in Grecia, era esposta ad un serio rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, non potendo dunque fare ritorno in Grecia. Nel proseguire l’iter procedimentale, l’autorità tedesca competente ha respinto la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiata, ma le ha concesso la protezione sussidiaria.

La donna ha quindi proposto ricorso dinanzi ai giudici tedeschi contro il rifiuto di riconoscerle lo status di rifugiata. È stata poi la Corte amministrativa federale tedesca a chiedere alla Corte di giustizia «se, in una situazione del genere, l'autorità competente sia tenuta a riconoscere al richiedente lo status di rifugiato per il solo motivo che tale status gli è già stato riconosciuto dall'altro Stato membro o se essa possa procedere ad un nuovo esame autonomo di tale domanda nel merito».

Nella sua sentenza, la Corte constata che «in questa fase del diritto dell'Unione, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere automaticamente le decisioni di riconoscimento dello status di rifugiato adottate da un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia farlo».

Nel nostro caso, la Germania non si è avvalsa di tale facoltà.

In tali circostanze, «qualora l'autorità competente non possa respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale di un richiedente al quale un altro Stato membro abbia già concesso tale protezione, a causa di un serio rischio per il richiedente di essere sottoposto, in quest’altro Stato membro, ad un trattamento inumano o degradante, essa deve procedere ad un nuovo esame individuale, completo e aggiornato delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato».

Nell’eseguire tale esame, l’autorità deve tenere pienamente conto della decisione dell’altro Stato di concedere la protezione internazionale e degli elementi a sostegno di tale decisione. A tal fine e nel più breve tempo possibile, occorre procedere ad uno scambio di informazioni tra autorità.

Al termine della valutazione individuale, se il richiedente soddisfa le condizioni per essere considerato rifugiato, l'autorità dovrà riconoscergli tale status senza disporre di un potere discrezionale.

 

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