Imprenditrice post rottura del matrimonio: niente assegno divorzile alla donna

I giudici sottolineano che la donna ha costituito e amministrato una società di consulenza immobiliare, di cui è sostanzialmente l’unica proprietaria col 95% delle quote, e ha avuto, dopo la rottura col marito, un tenore di vita denotante l’autosufficienza economica

Imprenditrice post rottura del matrimonio: niente assegno divorzile alla donna

Niente assegno divorzile per l’ex moglie che si è ‘inventata’ imprenditrice dopo la rottura del matrimonio. Analizzando in dettaglio la vicenda loro sottoposta, i giudici escludono lo squilibrio reddituale lamentato dalla donna, rispetto alla posizione dell’ex marito, e, di conseguenza, ritengono non rilevante il ruolo svolto e rivendicato dalla donna all’interno della famiglia durante il matrimonio. Inequivocabili i dettagli relativi alla vita condotta dalla moglie post divorzio. In particolare, ella ha costituito e amministrato una società di consulenza immobiliare, di cui è sostanzialmente l’unica proprietaria col 95% delle quote, e ha avuto, dopo la rottura col marito, un tenore di vita, desunto da una serie di indizi, denotante l’autosufficienza economica e lo svolgimento di attività lavorativa redditizia. Tirando le somme, i redditi della donna sono adeguati, pure se non dichiarati, essendo inattendibili, precisano i giudici, le sue dichiarazioni fiscali, e va esclusa l’ipotesi di uno squilibrio reddituale riconducibile alle scelte di vita matrimoniali, anche perché la sua scelta di non concludere il percorso universitario non può ricondursi al ruolo svolto in famiglia, atteso che ella aveva già sostanzialmente concluso quel percorso quando si era sposata. (Ordinanza 32644 del 7 novembre 2022 della Corte di Cassazione)

news più recenti

Mostra di più...