Indennità espropriativa: l’adozione del criterio previsto per le aree edificabili richiede che l’immobile sia individuato come zona edificabile anche ad iniziativa privata nello strumento urbanistico

Irrilevante il fatto che l'edificabilità risulti subordinata alla stipula di una convenzione con l'amministrazione comunale e sia comunque limitata ad una tipologia vincolata

Indennità espropriativa: l’adozione del criterio previsto per le aree edificabili richiede che l’immobile sia individuato come zona edificabile anche ad iniziativa privata nello strumento urbanistico

Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, l'adozione del criterio previsto per le aree edificabili richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, che l'immobile sia individuato come zona edificabile anche ad iniziativa privata nello strumento urbanistico generale, pur se a fini diversi dall’edilizia residenziale privata. E ciò sebbene l'edificabilità risulti subordinata alla stipula di una convenzione con l'amministrazione comunale e sia comunque limitata ad una tipologia vincolata, non configurandosi, in tal caso, un vincolo conformativo della proprietà a fini pubblicistici. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso concernente l’espropriazione di alcuni terreni per la realizzazione di un'opera pubblica ricompresa nel programma di infrastrutture strategiche previste dalla cosiddetta ‘Legge obiettivo’, cioè la legge numero 443 del 2001. I soggetti espropriati avevano sostenuto, sin da subito, che la misura dell'indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza, stabilita in via definitiva dalla ‘Commissione Regionale Espropri’ era inadeguata per difetto poiché effettuata sull'erroneo presupposto che si trattasse di terreni non edificabili in applicazione della delibera della Regione. (Ordinanza 7328 del 14 marzo 2023 della Corte di Cassazione)  

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