Irregolarità nella nomina di un giudice: ciò non basta per considerarlo non indipendente
Necessaria piuttosto una valutazione globale di tutte le circostanze che accompagnano la nomina di tale giudice
Stato di diritto: un’irregolarità commessa in occasione della nomina di un giudice non è sufficiente, di per sé, per concludere che tale giudice non è indipendente, essendo necessaria, difatti, una valutazione globale di tutte le circostanze che accompagnano la nomina di tale giudice.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza del 24 marzo 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali, alla luce del caso loro sottoposto, aggiungono che la partecipazione del Consiglio nazionale della magistratura – polacco, nella specifica vicenda –, istituito in occasione di una riforma del sistema giudiziario, alla procedura di nomina di un giudice e l’assenza di un ricorso giurisdizionale effettivo per i candidati non selezionati non sono sufficienti, di per sé, a ricusare tale giudice.
In sostanza, in Polonia, una parte in un processo civile ha chiesto la ricusazione della giudice incaricata della causa, in quanto la sua nomina era stata raccomandata dal Consiglio nazionale della magistratura, la cui nuova composizione non offriva garanzie sufficienti di indipendenza nei confronti dei poteri esecutivo e legislativo.
I giudici europei ricordano che gli organi giurisdizionali nazionali devono poter controllare, nell’ambito del procedimento di ricusazione, la legittimità della procedura di nomina dei giudici e verificare se questi ultimi soddisfino i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione Europea. Quindi, solo irregolarità che, per loro natura e gravità, sono idonee, considerate nel loro insieme, a generare un rischio reale di ingerenza di altri rami del potere nel processo di nomina e a far sorgere, nei cittadini, un dubbio legittimo quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice in questione, possono compromettere il requisito del giudice precostituito per legge. La partecipazione del Consiglio nazionale della magistratura, nella sua nuova composizione, alla procedura di nomina o l’assenza di un ricorso giurisdizionale effettivo per i candidati non selezionati, considerate singolarmente o congiuntamente, non sono sufficienti a pronunciare la ricusazione della giudice in questione.
Una delle parti in un processo civile dinanzi a un organo giurisdizionale polacco ha chiesto la ricusazione della giudice incaricata della causa, ritenendo che la sua nomina a tale funzione non fosse valida. Tale affermazione è dovuta al fatto che la sua candidatura era stata proposta dal Consiglio nazionale della magistratura, nella sua nuova composizione risultante da una riforma del sistema giudiziario polacco problematica sotto il profilo della garanzia di indipendenza giudiziaria e del valore dello Stato di diritto. Ciò perché il Consiglio nazionale della magistratura, è stato dichiarato costituito in violazione dei principi costituzionali fondamentali del diritto polacco e non garantendo l’indipendenza e l’imparzialità richieste, in particolare, dal diritto dell’Unione Europea. Inoltre, il diritto polacco vieta agli organi giurisdizionali nazionali di valutare la legittimità della procedura di nomina dei giudici.
A fronte della istanza di ricusazione, si è chiesto il parere dei giudici europei, cioè si è chiesto se un collegio giudicante, composto da una giudice nominata in esito a una procedura che coinvolge il Consiglio nazionale della magistratura, nella sua nuova composizione, e che priva i candidati non selezionati di un ricorso giurisdizionale effettivo, possa essere considerato un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, alla luce del diritto dell’Unione Europea.
A fronte di tale tematica, i giudici europei ricordano che la procedura di nomina dei giudici rientra tra le garanzie idonee a prevenire qualsiasi pregiudizio alla loro indipendenza e imparzialità. Pertanto, gli organi giurisdizionali nazionali devono poter controllare la legittimità della procedura di nomina e verificare se il giudice in questione soddisfi il requisito del giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge.
I giudici europei precisano poi che solo irregolarità che, per loro natura e gravità, sono idonee, considerate nel loro insieme, a generare un rischio reale di ingerenza di altri rami del potere nel processo di nomina e a far sorgere, nei cittadini, un dubbio legittimo quanto all’indipendenza e all’imparzialità della giudice in questione, possono compromettere il requisito del giudice precostituito per legge. Pertanto, il giudice nazionale investito dell’istanza di ricusazione deve valutare tutte le circostanze che accompagnano tale nomina per sapere se esse possano suscitare, per i cittadini, simili dubbi.
Tuttavia, i giudici europei ritengono che né la partecipazione del Consiglio nazionale della magistratura, nella sua nuova composizione, alla procedura di nomina né l’assenza di un ricorso giurisdizionale effettivo per i candidati non selezionati — considerate isolatamente o congiuntamente — siano sufficienti a pronunciare la ricusazione della giudice in questione.
Infine, i giudici europei constatano che, per ripristinare la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario e garantire il rispetto del principio della separazione dei poteri, la Polonia è tenuta a stabilire un quadro normativo che consenta, tenuto conto della natura e della gravità delle irregolarità commesse durante la procedura di nomina dei giudici, di valutare la possibilità per le persone irregolarmente nominate a posti di giudice di continuare ad esercitare le loro funzioni.