La battaglia legale del marito divorziato per la riduzione dell’assegno che ogni mese deve versare alla ex

L’ex marito non si è arreso davanti alla minima riduzione dell’assegno divorzile ottenuta dai giudici di merito. Secondo la tesi dell’uomo, infatti, i giudici non hanno adeguatamente valutato la circostanza della nuova convivenza dell’ex con un uomo facoltoso

La battaglia legale del marito divorziato per la riduzione dell’assegno che ogni mese deve versare alla ex

In sede di richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, l’assegno divorzile a favore dell’ex moglie veniva ridotto, su istanza dell’ex marito, da 1600 euro a 1440 euro.

L’uomo, infatti, ginecologo ormai in pensione, aveva dichiarato difronte al giudice la contrazione del suo reddito annuo proprio per via del pensionamento. Altro elemento di fatto che era stato portato all’attenzione dei giudici, era la stabile convivenza della donna con un altro facoltoso uomo. Ritenendo che questi due elementi non fossero stati adeguatamente valutati dai giudici di merito, l’ex marito ha proseguito la sua battaglia legale fino in Cassazione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso sottolineando che la Corte d’appello aveva escluso la rilevanza della nuova convivenza della donna sulla base di una precedente sentenza, resa nell’ambito di un precedente tentativo dell’ex di vedere diminuito l’assegno da versare mensilmente, allorquando non erano state fornite prove della stabilità del rapporto con il nuovo compagno.

Nel processo attuale era però stato dimostrato che la donna aveva addirittura trasferito la sua residenza in un appartamento messo a sua disposizione in comodato gratuito dal nuovo compagno, che viveva nello stesso stabile.

Sul punto, la S.C. ricorda che la precedente sentenza copre con i suoi effetti definitivi ogni fatto e accertamento fino alla data della sua pronuncia, ma non può certo estendere la sua efficacia anche a quanto avvenuto successivamente.

Di conseguenza, i giudici avrebbero dovuto valutare la circostanza della convivenza nello stesso immobile, aggiornando l’esame di tale elemento alla situazione attuale e sulla base di fatti nuovi forniti dall’ex marito.

Ciò detto, occorre ricordare che una nuova stabile convivenza non fa venir meno in automatico il diritto all’assegno di mantenimento, che resta intatto se l’ex è privo di mezzi adeguati di sostentamento e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi. In tal caso, l’assegno divorzile conserva la sua funzione meramente compensativa del contributo offerto durante il matrimonio alla vita familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale durante di matrimonio e dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.

In definitiva, avendo trascurato tutti questi accertamenti di fatto rilevanti ai fini della decisione, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’appello per un nuovo esame della vicenda (Cass. civ., sez. I, ord., 17 maggio 2024, n. 13739).

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