La Cassazione riconosce l’addebito della separazione all’ex marito già condannato per minaccia ai danni della moglie
La Corte d’Appello di Genova respingel’appello proposto dalla donna contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi senza addebito

Una donna propone ricorso in cassazione affidato a due motivi: lamenta che i giudici di Appello avevano rigettato le domanda di addebito della separazione perché non era stata provata la condotta dell’ex coniuge (tanto da avere lo stesso causato la separazione) e la domanda di mantenimento, affermando che non c’erano i presupposti.
La Cassazione accoglie entrambi i motivi di ricorso. Con riferimento al primo argomenta che l’ex coniuge è stato condannato per il reato di minaccia ai danni della moglie e già questo è sufficiente a configurare l’addebito per la separazione a carico del marito, anche non volendo tener conto dei numerosi rapporti e relazioni di servizio dei Carabinieri che riferiscono di una denuncia per percosse, ai danni della moglie (per le quali il marito è stato poi assolto) e del tentato incendio, causato sempre dal marito nell’area di servizio da lui gestita, durante un litigio con la moglie.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte di Cassazione sottolinea che esiste un limite alla discrezionalità del giudice negli accertamenti reddituali dei coniugi in crisi familiare. Questo limite è rappresentato dal fatto che, pur potendosi avvalere delle indagini della polizia tributaria, il giudice non può rigettare le richieste delle parti sul riconoscimento e la determinazione dell'assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione, da parte loro, degli assunti su cui le richieste si basano. In sostanza, se la parte, come in questo caso, ha offerto elementi concreti e specifici per richiedere le indagini della polizia tributaria, il giudice di merito non può rigettare la richiesta e insieme anche le domande basate sulla richiesta. (Cass. civ, sez. I, ord., 4 settembre 2023, n. 918