La CGUE riconosce il risarcimento della perdita di chance per la società esclusa ingiustamente dalla gara d’appalto

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 6 giugno 2024 nella causa C-547/22, ha analizzato il caso di un offerente illegittimamente escluso da una procedura di appalto

La CGUE riconosce il risarcimento della perdita di chance per la società esclusa ingiustamente dalla gara d’appalto

Nel 2013, la Federazione calcistica slovacca ha indetto un bando per la ricostruzione di 16 stadi di calcio. Uno dei consorzi partecipanti era stato escluso per la mancanza dei requisiti richiesti.

Su ricorso della società, la Corte suprema slovacca ha deciso di annullare l'esclusione. Nel frattempo, però, la gara pubblica si è conclusa con l’aggiudicazione dei lavori al solo partecipante rimasto. Il Tribunale Bratislava è stato quindi adito per ottenere un risarcimento a favore del partecipante escluso.

Il Giudice locale ha però chiesto alla Corte di Giustizia UE se le regole europee consentano di risarcire un concorrente escluso ingiustamente dalla gara d’appalto.

I Giudici del Lussemburgo hanno affermato che «la direttiva impone agli Stati membri di accordare un risarcimento ai soggetti lesi da una violazione del diritto dell'Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Orbene, in mancanza di indicazioni che distinguano differenti categorie di danno, la direttiva riguarda qualsiasi tipo di danno subito da tali soggetti, compreso quello derivante dalla perdita dell'opportunità di partecipare alla procedura di aggiudicazione di un appalto».

La sentenza precisa che, se è vero che un danno può risultare dal mancato ottenimento di un appalto pubblico quale lucro cessante, è possibile anche che l’offerente illegittimamente escluso subisca un danno distinto, corrispondente all'opportunità perduta di partecipare alla procedura di aggiudicazione.

In conclusione, «la direttiva osta ad una normativa o a una prassi nazionale che non ammette per principio la possibilità di indennizzare un offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il danno subito a causa della perdita dell'opportunità di partecipare a tale procedura ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto».

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