La donna rinuncia all’assegno di mantenimento: ciò non basta per negarle l’assegno sociale
La decisione presa dalla donna non può equivalere, difatti, ad una ammissione dell’insussistenza dello stato di bisogno

Illogico negare l’assegno sociale a una donna solo perché ella ha rinunciato all’assegno di mantenimento che avrebbe dovuto versarle l’ex marito. Questa decisione non può equivalere, precisano i giudici, ad una ammissione dell’insussistenza dello stato di bisogno. I giudici, chiamati a prendere in esame le obiezioni proposte dalla donna, sottolineano l’errore compiuto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, si è ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell’assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno e, allo stesso tempo, a riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica. Così ragionando si introduce immotivatamente nell’ordinamento un ulteriore requisito, quello dell’obbligo per il richiedente l’assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all’assegno sociale, in caso di inottemperanza, pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. E senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione, poiché essa non prevede, precisano i giudici, che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell’accesso al diritto, né ai fini della misura dell’assegno sociale. (Ordinanza 29109 del 6 ottobre 2022 della Corte di Cassazione)