La locazione turistica “breve” è incompatibile con l'uso di una villa per ricevimenti
L'uso ripetuto e costante di un edificio per attività ricreative, generando livelli di rumore oltre i limiti consentiti, non rientra tra le pratiche della locazione turistica breve. Questo comporta una trasformazione della vocazione residenziale dell'edificio a una finalità turistico-ricettiva, soggetta alle regole sull'inquinamento acustico definite dalla legge n. 447 del 1995

La sentenza del Consiglio di Stato del 2 ottobre 2024, n. 7913, ha delineato che un immobile utilizzato per feste rumorose non può rientrare nella categoria di locazione turistica breve, ma deve essere considerato come un'attività turistico-ricettiva, soggetta agli standard sull'inquinamento acustico. Tale decisione è stata presa in risposta alle lamentele dei residenti riguardo alla trasformazione di una villa in un luogo di ricezione turistica, che ha comportato disturbi ambientali e rumori inaccettabili.
Dopo un'approfondita analisi, l'amministrazione ha rilevato che l'attività protratta, sistematica e stabile della società coinvolta rappresentava una trasformazione rilevante nell'uso urbanistico dell'intero complesso, passando dalla residenza alla destinazione turistico-ricettiva extralberghiera, come descritto dall'art. 23 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2021.
Di conseguenza, il Comune ha emesso un divieto dell'attività turistica e richiesto il ripristino dell'uso residenziale originario poiché non era stato ottenuto il relativo permesso di costruzione per il cambiamento d'uso. Inoltre, lo Sportello unico attività produttive ha vietato ulteriormente le attività turistico-ricettive, affermando che l'utilizzo della Villa per eventi turistici come ricevimenti matrimoniali era l'obiettivo principale dell'attività di locazione.
Le argomentazioni avanzate dalla società, incluso l'argomento relativo al tipo di locazione praticata, sono state respinte, poiché la relazione tecnica della Polizia municipale e dei Carabinieri forestali ha confermato che le attività ricreative ripetute nella struttura generavano un elevato volume di inquinamento acustico, classificando l'immobile come soggetto alla legge n. 447 del 1995 sull'inquinamento acustico, dovuto alla sua natura di attività turistico-ricettiva.
Per questo motivo, l'utilizzo continuato di un immobile che ospita attività ricreative ripetute nel tempo con livelli di inquinamento acustico superiori ai limiti di legge è considerato incompatibile con la locazione turistica breve.