La mancanza di rapporti sessuali testimonia la vita comune solo formale tra i coniugi: niente addebito della separazione, perciò, al marito traditore
Diversi elementi consentono di ipotizzare che, al di là dell’apparente vita comune della coppia, la crisi era molto più risalente nel tempo, e non certo dovuta alla relazione extraconiugale dell’uomo

In discussione l’addebito della separazione a carico del marito fedifrago se, secondo i giudici, determinati elementi, come la mancanza di rapporti sessuali tra l’uomo e la moglie, testimoniano di una solo apparente vita in comune tra i coniugi all’epoca della relazione extraconiugale avuta dall’uomo con un’altra donna. Non regge, secondo i giudici, l’equazione secondo cui è legittima la richiesta avanzata dalla donna e mirata ad addebitare al marito la separazione solo perché l’uomo ha palesemente violato il dovere di fedeltà coniugale. Irrilevante, in questa ottica, secondo i giudici, anche la sottolineatura della contestualità tra la relazione instaurata dall’uomo con un’altra donna e la separazione da lui annunciata alla moglie. Su quest’ultimo punto i giudici osservano che mancano prove provate sul fatto che la relazione extraconiugale dell’uomo risalisse ad epoca più risalente, o, almeno, coeva, rispetto alla dichiarata intenzione dell’uomo di separarsi. Difatti, l’unico episodio comprovato dalla donna, a mezzo di relazione investigativa, è stato un incontro del marito con una donna, incontro avvenuto però successivamente alla data in cui l’uomo aveva palesato il desiderio di metter fine al matrimonio. Quest’ultimo dettaglio spinge a far ipotizzare che, al di là dell’apparente vita comune della coppia, la crisi era molto più risalente nel tempo, e non certo dovuta alla relazione extraconiugale dell’uomo, relazione che va vista invece come una conseguenza della crisi. E in questa ottica i giudici aggiungono un ulteriore dettaglio, ossia l’acclarata prolungata assenza di rapporti sessuali tra i coniugi. (Ordinanza 27771 del 22 settembre 2022 della Cassazione)