La nomina di un amministratore di sostegno esterno per la tutela di una anziana
In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, se ci sono dispute familiari che creano stress e mancanza di protezione per l'anziano, potrebbe essere necessario nominare un amministratore esterno alla famiglia per proteggere i suoi interessi

Un uomo ha contestato la decisione del tribunale che rigettava la richiesta di nominare un amministratore di sostegno per sua madre anziana. La Corte d'Appello ha accolto il reclamo, decidendo di nominare un amministratore esterno per gestire i beni e gli interessi della signora in questione che aveva difficoltà a farlo in autonomia a causa di problemi di salute e del conflitto tra i suoi figli.
La madre e un altro figlio hanno presentato ricorso in Cassazione basato su diversi motivi. Uno di questi riguardava il fatto che non c'era la necessità di nominare un amministratore di sostegno perché l'anziana era considerata capace di decidere da sola. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che, nonostante l'anziana non fosse incapace mentalmente, aveva comunque bisogno di assistenza a causa di problemi di memoria che la rendevano vulnerabile.
Inoltre, i giudici hanno sottolineato che non è obbligatorio che una persona sia mentalmente incapace per avere un amministratore di sostegno. Basta che non abbia autonomia a causa di un qualche tipo di menomazione fisica temporanea o permanente. In questo caso, è compito del giudice nominare un amministratore per proteggere gli interessi della persona.
La Corte Suprema ha anche sottolineato che è importante valutare attentamente le condizioni della persona e la sua capacità di prendere decisioni, garantendo che l'amministratore agisca in modo proporzionato ai bisogni specifici dell'individuo. Anche se l'anziana non era del tutto incapace, la Corte ha ritenuto che avesse comunque bisogno di tutela. Infine, è stato sottolineato che la decisione di nominare un amministratore esterno non andava contro lo spirito della legge, poiché l'obiettivo era proteggere al meglio l'interesse dell'anziana. Quindi, la Corte ha respinto il ricorso delle parti, sostenendo che la scelta fatta era nell'interesse del benessere della signora protagonista della vicenda in esame. (Cass. civ., sez. I, ord., 16 maggio 2024, n. 136129).