La nuova famiglia non libera l’ex marito dall’obbligo di versare l’assegno divorzile all’ex moglie
Decisiva la constatazione che l’uomo, nonostante una nuova moglie e due figlie, ha aumentato la propria capacità di spesa

Confermato l’assegno divorzile all’ex moglie anche se l’ex marito ha una nuova famiglia, una nuova consorte e due figlie ancora minorenni. A inchiodare l’uomo è, chiariscono i giudici, la sua accertata capacità di spesa. Nello specifico, i giudici osservano che, pur rilevando l’astratta idoneità delle circostanze sopravvenute – nuova moglie e due figlie – ad incidere negativamente sulla situazione patrimoniale dell’uomo – che svolge la professione di notaio –, sono mancate, in concreto, prove attestanti conseguenze negative sulla sua capacità di reddito. Anzi, è stata riscontrata un’accresciuta capacità di spesa dell’uomo: significativo il fatto, osservano i giudici, che egli abbia aumentato il suo già rilevante patrimonio immobiliare a mezzo dell’acquisto di un immobile del valore di circa 650.000 euro. Sacrosanto, quindi, il corposo assegno divorzile – ben 2.000 euro – riconosciuto alla donna. Impossibile pensare a una revoca dell’assegno o, in alternativa, a una riduzione della cifra, poiché è smentito dai fatti il presunto peggioramento della situazione patrimoniale dell’uomo a causa della costituzione di un nuovo nucleo familiare. (Ordinanza 356 del 10 gennaio 2023 della Corte di Cassazione)