La pandemia blocca il trasferimento del richiedente asilo: niente stop al termine di 6 mesi
Se scadono i 6 mesi, è lo Stato che ha richiesto il trasferimento a diventare competente per la domanda di asilo

Il caso preso in esame dai giudici riguarda 3 persone che nel corso del 2019 hanno presentato domande di asilo in Germania. Tuttavia, la prima persona aveva precedentemente presentato una domanda di protezione internazionale in Italia e le altre due persone erano entrate irregolarmente nel territorio dell’Italia, dove erano state registrate come richiedenti protezione internazionale. Per questo, le autorità tedesche hanno chiesto alle autorità italiane di riprendere in carico tutte e 3 i soggetti e successivamente, hanno dichiarato irricevibili le loro domande di asilo ne hanno disposto l’allontanamento verso l’Italia. Poi tra marzo e aprile del 2020 le autorità tedesche hanno sospeso l’attuazione dei provvedimenti di allontanamento dei 3 soggetti, precisando che, in considerazione dell’evoluzione della pandemia di COVID-19, l’esecuzione di tali trasferimenti non era possibile. I giudici comunitari chiariscono che il termine di trasferimento non è interrotto quando le autorità competenti di uno Stato membro adottano una decisione revocabile di sospensione dell’attuazione di una decisione di trasferimento con la motivazione che tale attuazione è materialmente impossibile a causa della pandemia di COVID-19. (Sentenza del 22 settembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)