La separazione non interrompe il dovere di assistenza materiale: la moglie invalida ha diritto al mantenimento

La separazione dei coniugi comporta la sospensione degli obblighi di fedeltà, convivenza e collaborazione, ma non di assistenza materiale.

La separazione non interrompe il dovere di assistenza materiale: la moglie invalida ha diritto al mantenimento

Il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi e rigettava le rispettive domande di addebito, nonché la richiesta della moglie di ottenere un assegno di mantenimento dal marito.

La decisione veniva confermata anche in appello e l’ex moglie si rivolgeva dunque alla Cassazione.

La donna lamenta che i giudici dell’appello abbiano omesso di ricostruire il tenore di vita della coppia in corso di matrimonio, ma soprattutto che non avrebbero considerato il fatto che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Di conseguenza, in assenza di addebito, resta attuale il dovere di assistenza morale e materiale, posto che dalla temporanea situazione di separazione deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale e di fedeltà, convivenza e collaborazione.

Ma non solo. La situazione economica e reddituale dei coniugi dal momento si era evoluta e, mentre il marito non risultava più gravato da ingenti debiti per garanzia fideiussoria, la moglie si trovava affetta da grave patologia oncologica con invalidità al 100%. La sua situazione economica e lavorativa, inoltre, già pregiudicata dalla pandemia, ha subito un blocco totale a causa delle terapie connesse alla malattia.

Il ricorso risulta fondato.

La Cassazione ricorda infatti che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Resta infatti intatto il dovere di assistenza, anche di tipo materiale.

Per di più nella vicenda in esame, la Corte d’Appello non aveva valutato adeguatamente gli effetti e le conseguenze economiche della grave e documentata patologia tumorale di cui è portatrice la donna che l’ha costretta ad interrompere ogni attività lavorativa.

La Corte (ord. n. 1894/24 depositata il 18 gennaio) accogliendo il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello per un nuovo esame della vicenda.

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