La trasformazione in società europea non può ridurre la partecipazione dei sindacati

Il riferimento è alla composizione del cosiddetto consiglio di sorveglianza e agli spazi destinati ai rappresentanti dei lavoratori

La trasformazione in società europea non può ridurre la partecipazione dei sindacati

Il caso preso in esame dai giudici ha riguardato due organizzazioni sindacali tedesche che hanno contestato, dinanzi agli organi giurisdizionali tedeschi, le modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di sorveglianza di una società europea, consiglio che è composto in maniera paritetica da membri in rappresentanza degli azionisti e dei lavoratori. Le modalità controverse sono state oggetto di accordo tra la società e la delegazione speciale di negoziazione istituita al suo interno nell’ambito della trasformazione della società – che era una società per azioni di diritto tedesco – in società europea. Esse prevedevano che, in caso di riduzione del numero dei membri del consiglio di sorveglianza da 18 a 12, i sindacati potessero sempre proporre candidati per una quota dei 6 seggi spettanti ai rappresentanti dei lavoratori, candidati, questi, non più eletti sulla base di una votazione distinta da quella prevista per l’elezione degli altri membri in rappresentanza dei lavoratori. Di conseguenza, secondo i due sindacati, la presenza effettiva di un rappresentante dei sindacati tra i rappresentanti dei lavoratori all’interno di tale consiglio di sorveglianza non viene più garantita. I giudici comunitari prendono posizione constatando che l’accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori applicabile a una società europea costituita mediante trasformazione deve prevedere una votazione distinta per eleggere, alla carica di rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di sorveglianza, una determinata quota di candidati proposti dai sindacati, quando il diritto nazionale applicabile impone una simile votazione distinta in relazione alla composizione del consiglio di sorveglianza della società da trasformare in società europea. I giudici aggiungono che per il legislatore dell’Unione Europeo è inopportuno stabilire un unico modello europeo di coinvolgimento dei lavoratori applicabile alle società europea. Inoltre, si è inteso scongiurare il rischio che la costituzione di una società europea, in particolare mediante trasformazione, porti alla riduzione, o addirittura alla scomparsa, dei diritti di coinvolgimento di cui godevano i lavoratori della società da trasformare in società europea in forza della legge o delle prassi nazionali. I giudici precisano poi che il diritto di proporre una determinata quota di candidati alle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori all’interno di un consiglio di sorveglianza di una società europea costituita mediante trasformazione non può essere riservato ai soli sindacati tedeschi, ma deve essere esteso a tutti i sindacati rappresentati nell’ambito della società europea, delle sue affiliate e dipendenze, in modo da garantire la parità tra tali sindacati in relazione a detto diritto. (Sentenza del 18 ottobre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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