l’appellativo di ‘signore’ o quello di ‘signora’ non sono necessari per l’acquisto di un titolo di trasporto

censurata la prassi seguita da un’impresa ferroviaria francese che obbliga sistematicamente i clienti a indicare il loro appellativo al momento dell’acquisto di titoli di trasporto online

l’appellativo di ‘signore’ o quello di ‘signora’ non sono necessari per l’acquisto di un titolo di trasporto

L’identità di genere del cliente non è un dato necessario per l’acquisto di un titolo di trasporto. Questo il paletto fissato dai giudici comunitari (sentenza del 9 gennaio 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europ0ea), i quali aggiungono che la raccolta di dati relativi all’appellativo dei clienti non è oggettivamente indispensabile, in particolare quando essa ha come finalità una personalizzazione della comunicazione commerciale. A sollevare il caso in Francia ha provveduto un’associazione, che ha contestato dinanzi all’autorità nazionale per la protezione dei dati personali la prassi seguita da un’impresa ferroviaria francese che obbliga sistematicamente i suoi clienti a indicare il loro appellativo (‘Signore’ o ‘Signora’) al momento dell’acquisto di titoli di trasporto online. Secondo l’associazione, in sostanza, detto obbligo viola il regolamento generale sulla protezione dei dati , in particolare sotto il profilo del principio di minimizzazione dei dati, in quanto l’indicazione dell’appellativo, che corrisponde a un’identità di genere, non sembra essere necessaria per l’acquisto di un titolo di trasporto ferroviario. Nel 2021, però, l’autorità nazionale per la protezione dei dati personali ha respinto il reclamo dell’associazione, ritenendo che la prassi esaminata non costituisse una violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati. Subito dopo, l’associazione si è rivolto al Consiglio di Stato, che, a sua volta, ha chiesto chiarimenti ai giudici comunitari, volendo, in particolare, appurare se la raccolta dei dati relativi all’appellativo dei clienti, limitata ai termini ‘Signore’ e ‘Signora’, possa essere qualificata come lecita e conforme, in particolare, al principio di minimizzazione dei dati, quando tale raccolta sia diretta a consentire una comunicazione commerciale personalizzata nei confronti di tali clienti, conformemente agli usi comunemente ammessi in materia. In premessa, i giudici comunitari ribadiscono che i dati raccolti, conformemente al principio di minimizzazione dei dati, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In questa ottica, poi, il regolamento generale per la protezione dei dati prevede un elenco esaustivo e tassativo dei casi nei quali un trattamento di dati personali può essere considerato lecito: ciò si verifica, in particolare, quando è necessario all’esecuzione di un contratto di cui il soggetto è parte, o è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. Per quanto riguarda la prima di queste due giustificazioni, i giudici ricordano che, affinché un trattamento di dati possa essere considerato necessario all’esecuzione di un contratto, tale trattamento deve essere oggettivamente indispensabile al fine di consentire la corretta esecuzione di tale contratto. In tale contesto, quindi, una personalizzazione della comunicazione commerciale fondata su un’identità di genere presunta in funzione dell’appellativo del cliente non sembra, secondo i giudici, essere oggettivamente indispensabile per consentire la corretta esecuzione di un contratto di trasporto ferroviario. Infatti, l’impresa ferroviaria potrebbe optare per una comunicazione basata su formule di cortesia generiche, inclusive e prive di correlazione con la presunta identità di genere dei clienti, il che costituirebbe una soluzione praticabile e meno invasiva. Per quanto riguarda la seconda giustificazione, i giudici precisano che il trattamento di dati relativi all’appellativo dei clienti di un’impresa di trasporto, avente la finalità di personalizzare la comunicazione commerciale fondata sulla loro identità di genere, non può essere considerato necessario qualora il legittimo interesse perseguito non sia stato indicato a tali clienti al momento della raccolta di tali dati o qualora il trattamento non sia effettuato nei limiti dello stretto necessario per la realizzazione di tale legittimo interesse, oppure qualora, alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti, i diritti e le libertà fondamentali di tali clienti possano prevalere su tale legittimo interesse, in particolare a causa di un rischio di discriminazione fondata sull’identità di genere.

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