L’autorità garante della concorrenza può accertare una violazione del regolamento sulla protezione dei dati

Tuttavia, qualora l'autorità nazionale garante della concorrenza ravvisi una tale violazione, essa non può sostituirsi alle autorità di controllo istituite dallo stesso regolamento

L’autorità garante della concorrenza può accertare una violazione del regolamento sulla protezione dei dati

Possibile per un'autorità nazionale garante della concorrenza constatare, nell'ambito dell'esame di un caso relativo ad una ipotesi di abuso di posizione dominante, una violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati. I giudici osservano che, nell’ambito dell’esame di un abuso di posizione dominante da parte di un’impresa, può risultare necessario che l’autorità garante della concorrenza esamini anche la conformità del comportamento di tale impresa a norme diverse da quelle rientranti nel diritto della concorrenza, quali, ad esempio, le norme previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, qualora l'autorità nazionale garante della concorrenza ravvisi una tale violazione, essa non può sostituirsi alle autorità di controllo istituite dallo stesso regolamento. In sostanza, la valutazione del rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati si limita al solo scopo di constatare un abuso di posizione dominante e di imporre misure volte a far cessare tale abuso, alla luce delle norme del diritto della concorrenza. Mentre, al fine di garantire un'applicazione coerente del regolamento generale sulla protezione dei dati, le autorità nazionali garanti della concorrenza devono concertarsi e cooperare con le autorità che garantiscono il rispetto del regolamento. (Sentenza del 4 luglio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)  

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