Lavoratore a tempo determinato, stessi diritti di informazione del lavoratore a tempo indeterminato

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha discusso un caso riguardante un dipendente con un contratto di lavoro a tempo determinato che è stato licenziato senza essere informato dei motivi dello scioglimento del contratto, come invece accade per i dipendenti a tempo indeterminato in conformità con la normativa polacca.

Lavoratore a tempo determinato, stessi diritti di informazione del lavoratore a tempo indeterminato

Il lavoratore polacco ha presentato un reclamo davanti al giudice ordinario affermando una presunta violazione del diritto alla non discriminazione previsto sia a livello comunitario che nel diritto nazionale. Il giudice polacco, investito dalla questione, ha sollevato la questione di pregiudizialità comunitaria avanti la Corte Europea chiedendo tale differenza di requisiti in materia di recesso, a seconda del tipo di contratto di lavoro in questione, sia compatibile con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. […] chiede inoltre se tale accordo possa essere invocato in una controversia tra privati».

La Corte ha sottolineato che l'accordo quadro citato mira a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e a garantire il principio di non discriminazione. In assenza di informazioni sui motivi del licenziamento, il lavoratore a tempo determinato è privato di un elemento essenziale per valutare la legittimità del licenziamento, quindi, secondo la Corte, si configura una discriminazione nel trattamento previsto tra lavoratore assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato.

Tuttavia, la Corte ha precisato che spetta al giudice nazionale valutare caso per caso se un lavoratore a tempo determinato è trattato in modo coerente con un lavoratore a tempo indeterminato entrambi assunti presso lo stesso datore di lavoro. Pur essendo tenuto a far rispettare il diritto comunitario, il giudice nazionale non è obbligato a disapplicare la normativa nazionale solo perché contrasta con l'accordo quadro, poiché quest'ultimo non è direttamente invocabile in una controversia privata.

Nel caso in cui il giudice nazionale, interpretando la legge nazionale, non possa garantire al lavoratore a tempo determinato il diritto a un ricorso effettivo, deve disapplicare la normativa interna, poiché la disparità di trattamento potrebbe violare il diritto al ricorso effettivo garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 febbraio 2024, causa C-715/20 (ECLI:EU:C:2024:139)

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