Lavoro irregolare come bracciante agricolo e salario modesto: niente prospettive di integrazione e niente permesso di soggiorno per lo straniero
Evidente l’assenza di radicamento dello straniero in Italia. Il suo lavoro meramente occasionale e saltuario non è indizio di un possibile sviluppo occupazionale in futuro

Esclusa ogni prospettiva di integrazione in Italia per lo straniero che ha un lavoro irregolare e saltuario come bracciante agricolo, e, per giunta, con un salario modesto, e che in patria ha ancora la propria famiglia. Impossibile perciò concedergli il permesso di soggiorno. Per i giudici non solo non vi è alcun inserimento dello straniero nel tessuto sociale ed economico dell’Italia ma non vi è neanche la possibilità di uno sviluppo futuro che, messo in comparazione con le medesime possibilità che lo straniero potrebbe ottenere nel suo Paese di origine in caso di rimpatrio, possa determinare una sproporzione tra i due contesti di vita e, di conseguenza, una lesione per i diritti fondamentali dello stesso in caso di mancata permanenza in Italia. I giudici precisano che a rilevare non è il reddito bensì l’assenza di un radicamento in Italia, radicamento che non sussiste poiché il lavoro dello straniero è meramente occasionale e saltuario, e non è indizio di un possibile sviluppo occupazionale in futuro, e poi non vi è prova di una professionalità diversa da spendere né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti. (Ordinanza 27592 del 21 settembre 2022 della Corte di Cassazione)