Le riflessioni sulla competenza territoriale del giudice dopo la Riforma Cartabia

È opportuno ipotizzare l'organizzazione di un'udienza mirata e anticipata rispetto al normale iter giudiziario allo scopo di affrontare, con contraddittorio delle parti, questioni procedurali come quella relativa alla competenza territoriale. Si evidenzia l'importanza di una risoluzione tempestiva, in linea con i principi della Riforma Cartabia e del giusto processo, al fine di garantire una gestione più efficiente del tempo nelle fasi successive del procedimento

Le riflessioni sulla competenza territoriale del giudice dopo la Riforma Cartabia

In una disputa concernente la fornitura di energia elettrica, l'attore sollevò un'eccezione di incompetenza territoriale, alla quale aderì anche il convenuto, richiedendo la cancellazione del procedimento o un prolungamento di tre mesi per ripresentare la controversia al giudice competente. L'accettazione dell'eccezione da parte del convenuto al di fuori delle situazioni previste dall'art. 28 del codice di procedura civile impedisce al giudice consultato di prendere una decisione sulla questione di competenza.

Il tribunale di Bologna ha sottolineato che, in sintonia con lo spirito della Riforma Cartabia e conformemente ai principi di un processo equo, della sua durata ragionevole, nonché al corretto funzionamento della giustizia ed all'efficienza del procedimento, è consigliabile fissare, con un decreto ai sensi dell'art. 171-bis del c.p.c., un'udienza apposita precedente a quella prescritta dall'art. 183 del codice di procedura civile, al fine di ascoltare le parti o i loro difensori e adottare le misure appropriate a seconda del caso specifico.

Nel contesto attuale, data l'immediata adesione della controparte, la faccenda processuale deve essere esaminata senza indugi nel contraddittorio tra le parti, dal momento che un accordo confermato sul giudice competente renderebbe superfluo il deposito di ulteriori documenti e la successiva udienza di discussione. Di conseguenza, gli articoli 175 e 38, comma 2, del codice di procedura civile dovrebbero essere interpretati alla luce della riforma Cartabia e in sintonia con i principi costituzionali sul processo civile, permettendo l'emissione immediata di un'ordinanza di cancellazione del procedimento senza attendere il deposito dei documenti supplementari ai sensi dell'art. 171-ter del c.p.c. e previo accordo con i difensori.

Di conseguenza, il tribunale ha deciso che, fissata un'udienza preliminare sulla questione della competenza territoriale, "è opportuno differire, secondo l'art. 171-bis, comma 3, del c.p.c., la data dell'udienza di discussione, la quale, in caso di conferma dell'accordo tra le parti sul giudice competente, potrebbe rivelarsi superflua come anche il deposito dei documenti previsti dall'art. 171-ter del c.p.c." (Trib. Bologna del 27 luglio 2024).

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