Legittima la vendita dell’immobile di proprietà dell’ex suocera e assegnato come casa familiare alla ex nuora e alle nipoti
Impensabile dichiarare la nullità del contratto. Impossibile trasferire alla donna la proprietà dell’appartamento previo versamento di una somma di denaro identica al prezzo del contratto di compravendita impugnato

Via libera alla vendita, da parte della ex suocera, dell’immobile che in origine aveva concesso in comodato al figlio come residenza familiare e che, in seguito al divorzio del figlio dalla moglie, era stato assegnato a quest’ultima come casa familiare per lei e per le figlie. Impensabile dichiarare la nullità del contratto di compravendita dell’immobile e, allo stesso tempo, impossibile accogliere la tesi proposta dalla donna, cioè trasferirle la proprietà dell’appartamento previo versamento di una somma di denaro identica al prezzo del contratto di compravendita impugnato. I giudici chiariscono che, normativa alla mano, gli interessi, prioritariamente dei figli, che riposano sulla stabilità dell’abitazione nella casa familiare sono soddisfatti in modo adeguato dal regime della trascrizione del provvedimento di assegnazione, nonché in modo proporzionato rispetto alla tutela di altri interessi concomitanti. Questi ultimi, se rinvengono uno strumento diretto di attuazione nel valore di scambio conseguibile attraverso una intatta commerciabilità dell’abitazione, possono parimenti rivestire un carattere non patrimoniale (educativo, culturale, affettivo, ecc.) che è realizzabile attraverso la provvista monetaria costituita dal corrispettivo della compravendita dell’abitazione. (Ordinanza 12305 del 9 maggio 2023 della Cassazione)