Lui violento e lei fedifraga: escluso l’addebito della rottura se c’è stato già un precedente ricorso per la separazione
In sostanza, il datato ricorso congiunto proposto e poi abbandonato dalla coppia certifica che la disgregazione del matrimonio era già in atto da tempo

Il datato ricorso congiunto proposto (e poi abbandonato) da moglie e marito per ottenere la separazione certifica come la crisi della coppia abbia origine molto precedente alle censurabili condotte tenute da entrambi. Ciò fa cadere, quindi, l’ipotesi che la separazione, ora ufficiale, possa essere addebitato a uno dei due coniugi. Irrilevante, chiariscono i giudici chiamati ad esaminare il delicato caso, il fatto che il vecchio ricorso per separazione fosse stato all’epoca abbandonato, poiché la crisi era rientrata, viene precisato, non per una riappacificazione bensì per tutelare i figli della coppia. Impossibile, quindi, addebitare a lui o a lei la successiva definitiva rottura, poiché i comportamenti violenti dell’uomo e le relazioni adulterine della donna sono catalogabili come conseguenza della vecchia irreversibile crisi della coppia. In sostanza, la disgregazione del matrimonio era già in atto da tempo, sottolineano i giudici. Di conseguenza, le censurabili condotte poste in essere da entrambi i coniugi, e in palese contrasto con i doveri coniugali, non sono catalogabili come la causa bensì come la conseguenza del venir meno dell’affectio coniugalis. (Ordinanza 34944 del 28 novembre 2022 della Corte di Cassazione)