Maggiorenne e ancora non autosufficiente: quale mantenimento?
Il figlio deve giustificare la propria situazione per ottenere ancora il mantenimento da parte del genitore

Se non è possibile, in generale, fissare in astratto un termine finale di persistenza dell’obbligo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, tuttavia, ove sia raggiunta un’età nella quale il percorso formativo e di studi è nella normalità dei casi ampiamente concluso, cessa la debenza dell’assegno da parte del genitore, con onere del figlio di provare le ragioni individuali specifiche che giustifichino la propria situazione di soggetto ancora non autosufficiente. E in questa ottica resta a carico del figlio che richiede il mantenimento l’onere di provare che la sua inerzia sia stata incolpevole, ossia di provare l’esistenza di ostacoli personali impedienti, con riguardo vuoi al conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica idoneo al reperimento di un lavoro, vuoi all’impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro. Di conseguenza, il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. In questa ottica, però, aggiungono i giudici, la valutazione va compiuta in concreto, con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura verso il cosiddetto figlio ultramaggiorenne, ossia il figlio adulto, e il dovere di quest’ultimo di ricercare l’autonomia economica gli impone di accettare occupazioni anche non perfettamente rispondenti alle aspettative e pur in attesa di positive evoluzioni. Inoltre, dal momento che obbligo educativo e obbligo di mantenimento sono tendenzialmente tra di loro connessi, l’avere il figlio contratto matrimonio è un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di educare del genitore, palesando una raggiunta indipendenza del figlio verso importanti opzioni di vita, indipendenza che confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori e pure con riguardo alla nuova famiglia. (Ordinanza 22813 del 27 luglio 2023 della Cassazione)