Mamma e papà in guerra, ma figli collocati a casa di lui che si è mostrato capace di comprendere le criticità del proprio nucleo familiare

Censurabile l’atteggiamento ostruzionistico e di chiusura netta assunto dalla donna, in contrasto con quello collaborativo mostrato dal marito

Mamma e papà in guerra, ma figli collocati a casa di lui che si è mostrato capace di comprendere le criticità del proprio nucleo familiare

Se mamma e papà si fanno la guerra e a rimetterci sono i figli, allora è lecito collocarli a casa dell’uomo se egli, a differenza della donna, si mostra in grado, seppur opportunamente supportato, di comprendere le criticità del proprio nucleo familiare e di essere consapevole rispetto al bisogno di tutelare i figli minori evitando di esporli a situazioni di tensione, e ciò sempre accogliendo le indicazioni proposte dai Servizi sociali. Legittimo, quindi, il collocamento dei figli minori presso la residenza del padre, nonostante la forte opposizione della madre. I giudici pongono in evidenza, innanzitutto, la palese incapacità di entrambi i genitori di mediare il conflitto esistente tra loro. Allo stesso tempo, essi valorizzano la disponibilità del padre a comprendere le criticità del nucleo familiare e il bisogno di tutelare i figli. Proprio ragionando in questa ottica, viene respinta la richiesta, avanzata dalla donna, di collocare i figli presso una comunità. Tale soluzione è ritenuta contraria all’interesse dei minori, i quali, osservano i giudici, dopo essere stati travolti dal conflitto genitoriale, hanno bisogno di stabilità al fine di evitare che le sofferenze emotive ingenerate dal conflitto tra i genitori possano comprometterne l’equilibrato sviluppo provocando comportamenti autolesionistici. Tirando le somme, l’atteggiamento ostruzionistico e di chiusura netta assunto dalla madre, in contrasto con quello collaborativo mostrato dal padre verso i Servizi sociali e le indicazioni giudiziali, inducono, anche in considerazione della volontà espressa dai minori, a confermare la collocazione paterna. (Ordinanza 33078 del 9 novembre 2022 della Corte di Cassazione)

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