Mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti: necessario comparare le forze economiche dei genitori
Fondamentale tracciare anche un quadro probatorio relativo alle capacità contributive di ciascun genitore

Nell’ottica della determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti è necessario applicare il principio di proporzionalità mediante una valutazione comparata delle condizioni economiche e reddituali di entrambi i genitori, seguendo un preciso criterio logico e tracciando il quadro probatorio relativo alle capacità contributive di ciascun genitore.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 18953 del 10 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla separazione di una coppia e, soprattutto, relativo all’onere paterno, sancito in Appello, di contribuire al mantenimento dei due figli, entrambi maggiorenni ma entrambi valutati come non autosufficienti dal punto di vista economico, stanziando ogni mese 1.000 euro ciascuno.
Riflettori puntati soprattutto sul quantum dell’assegno. Su questo fronte i magistrati di Cassazione pongono in discussione le valutazioni compiute in Appello, laddove vi è stato sì il richiamo al principio di proporzionalità nella contribuzione da porre a carico di ciascuna genitore, vuoi in forma diretta che in forma indiretta, ma, allo stesso tempo, si è fatto riferimento solo alle capacità reddituali (in chiaro e in ‘nero’, ma non quantificate) dell’uomo, mentre della donna si è chiarito solo che lavora come infermiera specializzata, senza però illustrarne la condizione economica e reddituale.
Elementi insufficienti, evidentemente, per legittimare la cifra sancita in Appello come contributo paterno al mantenimento di ciascun figlio.