Mantenimento dei figli: obbligati entrambi i genitori secondo sostanze e capacità di lavoro
Entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli. E tale principio è operante sia in costanza di matrimonio o di convivenza, sia nella fase di disgregazione dell’unione per separazione, divorzio o cessazione della convivenza

Entrambi i genitori sono chiamati a provvedere proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. La modalità primaria di adempimento dell’obbligo genitoriale è, ragionevolmente, quella del mantenimento diretto. La disgregazione della famiglia conseguente alla separazione, al divorzio ed all’interruzione della convivenza, tuttavia, può far sorgere la necessità di ristabilire la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole. In altri termini, se entrambi potranno continuare a provvedere alle esigenze ed alle spese connesse alla crescita dei figli, in via diretta, quando li hanno con sé, nondimeno si potrà verificare la necessità di riequilibrare la proporzionalità degli oneri che su ciascuno debbono gravare attraverso la previsione di un assegno di mantenimento. A fronte poi dell’affidamento condiviso, ci si trova di fronte a una situazione in cui vi è ad entrambi i genitori l’affidamento del figlio, affidamento fondato sul pieno consenso di gestione. Ciò, tuttavia, non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l'altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sé. La corresponsione dell’assegno, allora, diviene la modalità con cui un genitore, generalmente quello non collocatario in via prevalente, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all’altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori, altresì potendo assumere rilevanza gli incrementi o le diminuzioni di reddito di ciascuno di essi, se riferibili all'attività che i medesimi svolgevano durante la convivenza, rappresentandone un possibile sviluppo. La debenza dell’assegno indiretto/perequativo, peraltro, non è automatica: il dovere di mantenimento dei figli, infatti, potrebbe essere pienamente ed adeguatamente assolto anche solo in via diretta. La corresponsione di un importo perequativo diviene necessaria, invece, allorquando, stante il divario reddituale e patrimoniale tra i genitori, considerati i costi connessi al mantenimento diretto della prole anche in relazione ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi, si renda necessario riequilibrare la proporzionalità degli oneri di spesa a carico degli stessi genitori. Tuttavia, l'affidamento condiviso, se, da un lato, non elimina l'obbligo dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei figli mediante la corresponsione di un assegno perequativo, dall’altro, non implica, come sua conseguenza automatica, che ciascuno di essi debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze. (Ordinanza 26697 del 18 settembre 2023 della Cassazione)