Mantenimento possibile per il figlio maggiorenne anche se ha tagliato i ponti col padre

I giudici fanno chiarezza spiegando che la mancanza di una relazione personale funzionale non può essere considerata condizione sufficiente a elidere l’obbligo paterno di mantenimento del figlio

Mantenimento possibile per il figlio maggiorenne anche se ha tagliato i ponti col padre

La scelta di un figlio - maggiorenne - di avviare un percorso di vita da cui è escluso il padre, con conseguente elisione della comunione familiare in tutti i suoi aspetti, non può comportare in automatico la perdita del diritto alla persistenza dell’obbligo del mantenimento a carico del genitore. Irrilevante, secondo i giudici, il richiamo fatto dal genitore al cosiddetto principio di autoresponsabilità applicabile al figlio e alla condizione di quest’ultimo, soggetto in possesso di capacità lavorativa, intesa quale adeguatezza allo svolgimento di attività lavorativa remunerata. Illogico, quindi, escludere la sussistenza del diritto del figlio maggiorenne, ed economicamente non autosufficiente, al mantenimento a carico del padre. I giudici fanno chiarezza spiegando che la mancanza di una relazione personale funzionale non può essere considerata condizione sufficiente a elidere l’obbligo paterno di mantenimento del figlio. Anche perché, viene aggiunto, il Codice Civile impone al minore unicamente il divieto di abbandonare la casa del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale, mentre analogo obbligo non è configurabile per il figlio maggiorenne, che è libero di fissare la sua dimora anche in luogo diverso dall’abitazione dei genitori. (Ordinanza 17947 del 22 giugno 2023 della Cassazione)

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