Manutenzione della casa utilizzata dal genitore assegnatario dei figli: il peso economico si ripercuote sul mantenimento della prole
La dimora familiare, utilizzata dalla donna e dai figli, presenta, per la sua estensione e le sue pertinenze, costi di mantenimento sostenibili solo con il contributo economico dell’uomo

Il peso economico della manutenzione dell’immobile utilizzato come casa dal genitore assegnatario dei figli si ripercuote, sia per ciò che concerne la sua quantificazione che per la sua ripartizione, sull’entità dell’assegno di mantenimento che l’altro genitore deve versare per i figli. Su quest’ultimo punto, ossia, sulla quantificazione dell’assegno, è necessario tenere conto del tendenziale mantenimento del tenore di vita acquisito dai figli e del cambiamento delle loro esigenze alla luce della loro crescita. Allo stesso tempo, è inevitabile una ripercussione sulla determinazione dell’assegno divorzile. Nel caso preso in esame dai giudici si è stabilito un corposo assegno divorzile in favore della donna e, soprattutto, si è posto a carico dell’uomo l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il pagamento delle spese di riscaldamento e di manutenzione del parco di pertinenza della casa familiare assegnata all’ex moglie, che vi risiede insieme ai figli. Si è appurato, in concreto, che era intenzione dei coniugi, soprattutto dell’uomo, che i figli continuassero a vivere, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, insieme alla madre nella dimora familiare che, per la sua estensione e le sue pertinenze, presenta costi di mantenimento sostenibili solo con il contributo economico (esclusivo o prevalente) dell’uomo. (Ordinanza 27948 del 23 settembre 2022 della Corte di Cassazione)