Marito e moglie separati e mantenimento del figlio: comparare i redditi di entrambi i soggetti
I giudici precisano poi che in tema di assegno di mantenimento l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione

A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità - applicabile anche ai figli naturali -, principio richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto. D’altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. E in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti. (Ordinanza 11724 del 4 maggio 2023 della Corte di Cassazione)