Marito manesco colpevole per la rottura anche se la coppia era già stata in crisi
Decisiva per i giudici è la constatazione della avvenuta riappacificazione della coppia

Separazione addebitabile al marito manesco anche se in precedenza il rapporto era entrato in crisi a causa dell’infedeltà della donna. Questi i punti fermi fissati dai giudici, con l’ordinanza numero 22294 del 7 agosto 2024 della Cassazione. A inchiodare l’uomo è stato il crudo e onesto racconto fatto dalla donna, la quale ha ammesso di avere violato l’obbligo di fedeltà, intrattenendo una relazione extraconiugale, ma ha aggiunto che tale tradimento era stato causato dalla situazione di crisi preesistente della coppia, crisi in gran parte ascrivibile al comportamento possessivo del marito, spesso assente ed interamente assorbito dagli impegni lavorativi, e che, comunque, era successivamente intervenuta tra i coniugi una piena riappacificazione, per circa un anno, cui poi erano seguite condotte violente ed aggressive da parte del marito, con percosse e minacce di morte che avevano reso intollerabile la convivenza, costringendola quindi ad allontanarsi da casa e porre fine alla convivenza. Proprio alla luce della durata temporale della piena riappacificazione tra i coniugi dopo l’infedeltà della moglie, le condotte violente e maltrattanti dell’uomo vanno ritenute, secondo i giudici, la causa scatenante dell’irreversibilità della nuova crisi coniugale. Ciò anche alla luce del principio secondo cui resta irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale, indipendentemente dalle ragioni determinanti la prima criticità. A maggior ragione, poi, quando, come in questa vicenda, risulta accertato che l’iniziale crisi dovuta all’infedeltà di un coniuge è stata superata con una riconciliazione protrattasi per un periodo duraturo, sì da elidere ogni nesso causale con la crisi successiva e irreversibile.