Maternità surrogata: adozione in casi particolari per tutelare il bambino

Non automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino nato grazie alla maternità surrogata anche il cosiddetto genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico, ne ha voluto la nascita ricorrendo alla pratica della maternità surrogata fuori dall’Italia

Maternità surrogata: adozione in casi particolari per tutelare il bambino

È la cosiddetta ‘adozione in casi particolari’ l’unica strada percorribile per tutelare il bambino nato grazie alla maternità surrogata. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali hanno precisato che la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane. Proprio per questo, non è automaticamente trascrivibile, aggiungono i giudici, il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino nato grazie alla maternità surrogata anche il cosiddetto genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico, ne ha voluto la nascita ricorrendo alla pratica della maternità surrogata in un Paese estero, pure in conformità della legge di quello Stato. Ovviamente, anche il bambino nato grazie alla maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto col soggetto che ha condiviso il disegno genitoriale. Per questo, l’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato grazie alla maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l’adozione prevista in casi particolari. Tirando le somme, allo stato attuale dell’evoluzione dell’ordinamento italiano, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita. (Sentenza 38162 del 30 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)

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