Mercato dell’energia e ‘progetti di interesse comune’: lo Stato può bloccare il singolo progetto
La Commissione Europea non può ignorare il rifiuto opposto dallo Stato alla possibilità di una inclusione di uno specifico progetto nel novero dei ‘progetti di interesse comune’

Nel contesto del mercato interno dell’energia il diritto dell’Unione Europea conferisce al singolo Stato il potere di accettare o di rifiutare l’inclusione di uno specifico progetto nell’elenco dei cosiddetti ‘progetti di interesse comune’. E la Commissione Europea non può ignorare il rifiuto opposto dallo Stato alla possibilità di una inclusione di uno specifico progetto nel novero dei ‘progetti di interesse comune’. Il caso ha riguardato tre società promotrici di un progetto di interconnessione elettrica che collega le reti di trasmissione di energia elettrica del Regno Unito e della Francia. Considerato come fondamentale nell’ambito delle infrastrutture necessarie per la realizzazione del mercato interno dell’energia, tale progetto è stato inserito nell’elenco dei ‘progetti di interesse comune’ dell’Unione Europea nel 2018. Due anni dopo, però, il nuovo elenco includeva sì il progetto di interconnessione ma nell’elenco dei progetti non più considerati di interesse comune dell’Unione Europea. Le tre società hanno contestato questo cambiamento di rotta rispetto al progetto da loro presentato. I giudici hanno replicato che quando uno Stato decide di rifiutare l’inclusione di un potenziale ‘progetto di interesse comune’ situato nel suo territorio, tale Stato dispone di un potere discrezionale in materia che la Commissione Europea non può mettere in discussione. I giudici ribadiscono, difatti, che alla Commissione Europea è precluso l’inserimento, nell’elenco dei ‘progetti di interesse comune’, di un progetto che non abbia ricevuto l’approvazione dello Stato nel cui territorio deve essere realizzato il progetto. (Sentenza dell’8 febbraio 2023 del Tribunale dell’Unione Europea)